Donazione operata dal defunto attraverso plurimi bonifici bancari: nullità per difetto di forma scritta ex art. 782 cod. civ.
di Avv. Carlo Mìlicia
Ai sensi dell’art. 782 cod. civ. la donazione è un negozio solenne che va stipulato con la forma dell’atto pubblico “ad substantiam”, ossia a pena di nullità, e per il quale è necessaria la presenza di due testimoni (ex art. 48 legge notarile); la forma pubblica è richiesta qualunque sia l’intento delle parti o l’oggetto della donazione, sia ove abbia ad oggetto cose mobili, che cose immobili.
Ai fini dell’applicazione di tale norma occorre distinguere tra le donazioni dirette e le donazioni indirette.
Le donazioni dirette sono infatti gli atti con i quali il donante trasferisce in favore del donatario, per mero spirito di liberalità, un suo diritto o assume nei confronti del medesimo un’obbligazione. Tale disposizione, come previsto dal citato art. 782 cod. civ., necessita del requisito formale della forma solenne per atto pubblico a pena di nullità, a meno che non si tratti di donazione di modico valore. Per stabilire se si versi in tale ultima ipotesi l’art. 783 cod. civ. stabilisce che “la modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante”.
Le donazioni indirette sono invece le liberalità atipiche, disciplinate dall’art. 809 cod. civ., con cui il donante, per la soddisfazione di un suo interesse non patrimoniale (spirito di liberalità), intende arricchire il donatario non direttamente, ossia tramite donazione contrattuale, ma indirettamente. Un tipico esempio di donazione indiretta è l’intestazione in nome del figlio del donante di un bene immobile acquistato dai genitori (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 19230 del 12/07/2024, Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza n. 18725 del 27/07/2017).
Per le donazioni indirette non è necessaria la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente il rispetto delle forme richieste per il negozio tipico concretamente impiegato per il perseguimento dello scopo di liberalità. Consolidata giurisprudenza afferma quanto sopra rilevando che l’art. 809 cod. civ., nel definire l’ambito delle disposizioni in materia di donazione applicabili agli altri atti di liberalità realizzati tramite negozi diversi da quelli contemplati dall’art. 769 cod. civ., non richiama infatti l’art. 782 cod. civ., che impone la forma dell’atto pubblico per la donazione (Cass., Sez. 2^, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass., Sez. 1^, 5 giugno 2013, n. 14197).
Quanto ai bonifici operati in vita dal de cuius in favore di un beneficiario, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che tali elargizioni patrimoniali, ove plurime e sistematiche, integrino delle donazioni dirette nulle per difetto di forma scritta.
Il consolidamento di tale principio muove dalla pronuncia con la quale le Sezioni Unite hanno affermato che “in tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell’atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria dell’ente creditizio. Infatti, l’operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all’altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una “zona di transito” tra l’ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l’istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest’ultimo e l’ordinante” (Cassazione civile sez. un., 27/07/2017, n. 18725).
Corollario di ciò è che per la donazione effettuata mediante operazione bancaria è richiesta la forma pubblica ex art. 782 cod. civ. poiché è una donazione diretta ad esecuzione indiretta.
Sotto il profilo processuale è opportuno rilevare che ai sensi dell’art. 1422 cod. civ. l’azione per far dichiarare la nullità di un negozio non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Ne discende che nelle controversie aventi ad oggetto l’azione di nullità di una donazione e la relativa domanda di ripetizione delle somme indebitamente percette dal donatario, non sono ripetibili gli importi corrisposti da oltre dieci anni per i quali è maturata la prescrizione del relativo diritto e nel caso di immobili, o beni mobili diversi dal denaro, il donatario può far valere l’usucapione ove siano decorsi i relativi termini.
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