L’art. 769 cod. civ. definisce la donazione come il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a favore di questa di un suo diritto. Elementi costitutivi della donazione sono quindi l’arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, il cd. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l’arricchimento del donatario e che va ravvisato nella consapevolezza dell’uno di attribuire all’altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione giuridica e morale (Cassazione civile sez. un., 15/03/2016, n. 5068).

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