Assegno di separazione e assegno di divorzio

di Avv. Gian Patrizio Cremonini

La questione

La separazione di una coppia può avere gravi riflessi sull’equilibrio finanziario dell’uno o dell’altro coniuge, il quale potrebbe trovarsi, di punto in bianco, privo di adeguati mezzi di sostentamento. Vediamo quali sono i rimedi all’uopo previsti dall’ordinamento e quali sono le norme che li regolano.

L’assegno di separazione

Prima di tutto, bisogna distinguere tra assegno di separazione ed assegno di divorzio, i quali hanno funzioni e presupposti tra loro differenti.

L’assegno di separazione è regolato dall’art. 156 del Codice Civile, il quale prevede che il Giudice, pronunziando la separazione tra i coniugi, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

E’ dunque in primo luogo necessario che il coniuge che chiede l’erogazione dell’assegno di separazione non venga riconosciuto responsabile di comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio, quali, ad esempio gli obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale all’altro coniuge, di collaborazione e contributo nella soddisfazione dei bisogni della famiglia nonché di coabitazione. La violazione di tali obblighi infatti, può comportare l’addebito della separazione ed impedire la corresponsione dell’assegno.

L’assegno va determinato in misura tale da consentire al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Secondo la giurisprudenza, infatti, la pronuncia della separazione personale, pur comportando la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione fra i coniugi, non fa venire meno il dovere di assistenza materiale già vigente tra di essi (Cass. n. 34728/2023).

L’effettiva quantificazione dell’assegno è rimessa al Giudice, sulla base delle condizioni patrimoniali oltre che e reddituali delle parti (Cass. n. 22704/2021), e potrebbe anche non consistere in una somma di denaro da pagare al beneficiario bensì in altro tipo di prestazioni finalizzate a garantire a quest’ultimo una determinata utilità (quali, ad esempio, il pagamento a terzi dell’affitto della casa coniugale e/o delle corrispondenti spese condominiali: Cass. n. 30645/2023).

In ogni caso, l’assegno non spetta al coniuge che abbia adeguati redditi propri ovvero che, pur essendo in grado di procurarseli, non dimostri di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato del lavoro per reperire un’occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali. Infatti, secondo la giurisprudenza, l’obbligo di solidarietà a carico dell’altro coniuge non può comprendere ciò che il richiedente sia in grado di procurarsi da sé (Trib. Lanciano, n. 159/2023; Cass. n. 18820/2022).

Nello stesso modo, l’assegno di separazione non spetta al coniuge che, in costanza di separazione, intraprenda una convivenza more uxorio dotata dei caratteri di stabilità, continuatività e progettualità di vita tali da far presumere che le risorse economiche di ciascun convivente siano messe in comune incrementando adeguatamente la disponibilità economica in capo al beneficiario dell’assegno (Corte App. Perugia n. 657/2023).

L’assegno di separazione, infine, cessa al momento della pronuncia definitiva del divorzio, potendo da quel momento essere sostituito – o meno – dall’assegno divorzile (Cass. 7547/2020).

L’assegno di divorzio

Diversi sono invece i presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio. Infatti, l’art. 5 comma VI L. n. 898/1970 prevede che all’atto della pronuncia del divorzio il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo dell’ex coniuge di somministrare periodicamente all’altro un assegno di divorzio quando quest’ultimo è privo di mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.

L’assegno di divorzio, dunque, ha una triplice funzione.

Da un lato vi è la funzione assistenziale, la quale impone all’ex coniuge economicamente più solido di aiutare economicamente l’altro, laddove quest’ultimo sia privo di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli. Diversamente che nel caso dell’assegno di separazione, tuttavia, il criterio di adeguatezza dei mezzi non va più parametrato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dovendosi invece fare riferimento all’indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente (Cass. n. 3015/2018). Anche in questo caso, la sopravvenienza di relazioni more uxorio può incidere in senso diminutivo sulla componente assistenziale dell’assegno, per le medesime ragioni viste sopra.

Da un altro lato vi è la funzione compensativa, la quale tende alla remunerazione dell’apporto dato dal coniuge più debole al menàge familiare  ovvero al patrimonio della famiglia o del coniuge più forte . Tipico esempio è quello del coniuge che si sia dedicato all’attività domestica e di accudimento prevalente della prole, consentendo in questo modo all’altro coniuge di dedicarsi appieno e con soddisfazione economica alla propria attività lavorativa (Cass. n. 4328/2024). Trattandosi di funzione compensativa di scelte di vita coniugale preesistenti al divorzio, essa non viene meno nel caso di sopravvenuta convivenza more uxorio tra il coniuge percettore di assegno ed un terzo. (Cass. S.U. n. 32189/2021). Viceversa, la giurisprudenza riconosce che il parametro di quantificazione correlato alla durata del matrimonio deve tenere conto dell’eventuale periodo di convivenza prematrimoniale (Cass. S.U. n. 35385/2023)

Da un terzo lato l’assegno assume altresì una funzione risarcitoria, correlata all’apprezzamento del parametro delle ragioni della decisione del divorzio. Il rilievo di tale funzione pare però più legato alla decisione sul riconoscimento o meno dell’assegno, piuttosto che alla relativa quantificazione (Trib. Cremona n. 423/2022; Cass. S.U. n. 18287/2018).

Infine, le norme in materia di divorzio prevedono che l’assegno cessi nel caso di nuove nozze dell’ex coniuge percettore, ovvero nel momento della morte dell’ex coniuge tenuto al pagamento (Cass. n. 20494/2022). Non vi è invece analoga previsione per il caso in cui l’ex coniuge percettore intraprenda una relazione di fatto, non essendo tale ipotesi prevista dalle norme in vigore.

In sintesi

L’assegno di separazione mira a garantire al coniuge più debole un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e permane fino alla dichiarazione definitiva del divorzio.

L’assegno di divorzio è finalizzato a garantire all’ex coniuge privo di mezzi ed impossibilitato a procurarseli una vita dignitosa ed autosufficente, ancorchè non necessariamente all’altezza del tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, e cessa al momento in cui l’ex coniuge percettore convola a nuove nozze, oppure in caso di morte del soggetto tenuto al pagamento.

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