Bonus edilizi: l’Agenzia delle entrate chiarisce le ultime modifiche

di Avv. Monica Totti
Con la Circolare n. 27 del 7 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha svolto alcuni chiarimenti in merito alle ultime novità in materia di cessione del credito e dello sconto in fattura sui bonus edilizi, apportate all’articolo 121 del Decreto Rilancio dal decreto-legge 16 febbraio 2023 n. 11 (Decreto Cessioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, che aveva ridefinito l’ambito applicativo della cessione del credito e dello sconto in fattura sui bonus edilizi, prevedendo inoltre particolari fattispecie di remissione in bonis.
La stessa ha chiarito che dal 17 febbraio 2023 vi è un divieto generalizzato di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, i beneficiari del superbonus e dei bonus diversi dal superbonus potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, in sede di dichiarazione dei redditi, mediante una ripartizione su più anni d’imposta, salvo alcune deroghe.
In relazione alle suddette deroghe, la circolare spiega che lo sconto in fattura e la cessione del credito risultano ancora possibili:
- per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 relative agli interventi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- per le spese di cui agli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti (i) presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, (ii) adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e presentata la Cila, nei casi d’interventi effettuati dai condomini, (iii) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.Al riguardo la circolare fornisce chiarimenti anche sull’applicazione della deroga nei casi di varianti alla Cila o di interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della stessa, precisando, inoltre, che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti:
- per le spese relative ai bonus diversi dal Superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023 risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, o siano già iniziati i lavori, nel caso in cui non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori o nelle ipotesi in cui risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione degli specifici interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) e comma 3, del Tuir e all’articolo 16, c. 1 septies, del Dl.63/2013;
• per gli Istituti per le applicazione del calcolo e assimilati, per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per le Onlus, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di promozione sociale purché iscritte nei relativi registri;
• per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
La circolare fornisce inoltre chiarimenti in merito alla responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi in cui il fornitore o il cessionario non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione. Al riguardo precisa che, salvo la prova del dolo, il cessionario del credito d’imposta non concorre nella colpa grave qualora dimostri, congiuntamente, di aver acquisito il credito d’imposta e di essere in possesso della documentazione elencata al comma 6-bis dell’articolo 121 del decreto “Rilancio” e che il mancato possesso della documentazione non è, di per sé, indice di un coinvolgimento del cessionario per dolo o colpa grave, conservando quest’ultimo la possibilità di fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.
L’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulle possibilità di remissione in bonis per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, individuando 2 ipotesi:
- la prima ipotesi riguarda il caso in cui il contribuente non abbia presentato tempestivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi, necessaria per beneficiare dell’agevolazione prevista nei casi d’interventi volti alla riduzione del rischio sismico;
- la seconda riguarda la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito nel caso in cui il contratto di cessione del credito d’imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023e il cessionario sia un soggetto qualificato.
Tuttavia è possibile usufruire della remissione in bonis, purché sussistano i seguenti requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento quando:
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione per l’invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versato l’importo corrispondente alla misura minima della sanzione stabilita all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. del valore di 250 € per ogni singola comunicazione.
Inoltre, nel caso in cui il contribuente abbia inviato più comunicazioni di cessione del credito dopo la scadenza del 31 marzo 2023 e abbia effettuato un unico versamento corrispondente alla misura minima della sanzione stabilita, anziché i 250,00 € previsti per ciascuna comunicazione tardiva, può procedere al pagamento delle quote rimanenti entro il termine del 30 novembre 2023.
Infine l’Agenzia spiega che le pubbliche amministrazioni non possono acquistare crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni e che il cessionario del credito che non abbia la capienza per utilizzare in compensazione la quota annuale di credito d’imposta acquistato, di ripartire detta quota in ulteriori dieci rate annuali di pari importo.

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