Il regime di responsabilità nella cessione di azienda
di Avv. Carlo Mìlicia
L’azienda è il complesso dei beni e rapporti giuridici organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività d’impresa (art. 2555 c.c.).
In caso di cessione del compendio produttivo l’art. 2558 c.c. prevede la regola generale per cui “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”, mentre il successivo art. 2560 c.c. stabilisce che “l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”.
L’interpretazione coordinata delle due norme porta a ritenere che la regola fissata dall’art. 2558 c.c. debba applicarsi ogni qual volta al debito contrattuale di colui che trasferisce l’azienda si contrappone, in rapporto di sinallagmaticità, un credito attuale, derivante dallo stesso negozio giuridico, nei confronti del contraente ceduto, laddove la disposizione dell’art. 2560 c.c. riguardi il caso in cui il debito contrattuale non sia bilanciato da un credito corrispondente (cfr. Tribunale Bari sez. II, 18/07/2024, n. 3395).
In altri termini, dal combinato disposto delle norme richiamate “emerge che la successione nei contratti di cui all’articolo 2558 cod. civ. trova applicazione in caso di negozi a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti al momento del trasferimento dell’azienda, mentre, ove il terzo contraente abbia già eseguito la propria prestazione, residua un mero debito la cui sorte è regolata dall’articolo 2560 cod. civ.” (cfr. Cass., n. 4248 del 2013).
Non rientrano nella previsione dell’art. 2558 c.c., ma in quella dell’art. 2560 c.c., “sia i rapporti obbligatori sorti da contratti a prestazioni corrispettive di cui quella o quelle poste a carico di uno dei contraenti siano state già interamente eseguite, sia quelli aventi la propria fattispecie costitutiva in un contratto con prestazioni a carico di una sola parte” (sent. cit.).
Il secondo comma dell’art. 2560 c.c. stabilisce che nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti inerenti all’esercizio anteriori al trasferimento dell’azienda ceduta anche l’acquirente della azienda, se detti debiti risultano dai libri contabili obbligatori.
L’art. 2560 comma secondo, c.c. regola dunque le sorti dei debiti originati nell’esercizio dell’azienda ceduta e mira a contemperare due interessi confliggenti: da un lato, la tutela del creditore, che potrà soddisfarsi anche sul patrimonio del cessionario; dall’altro lato, l’interesse del cessionario ad avere l’esatta cognizione dei debiti assunti, che costituisce corollario dell’interesse generale a garantire la facile circolazione delle aziende. Tale disciplina trova applicazione anche all’ipotesi di cessione di ramo d’azienda, posto che oggetto della cessione è un complesso produttivo che ha una autonoma capacità di iniziare o proseguire l’attività di impresa (cfr. Tribunale Piacenza sez. I, 20/09/2024, n. 680).
Rispetto al principio di solidarietà tra cedente e cessionario previsto dal secondo comma dell’art. 2560 c.c. è possibile rinvenire due orientamenti giurisprudenziali di segno opposto:
da un lato, uno orientamento che mitiga il regime di solidarietà tra cedente e cessionario in ragione della condotta delle parti, stabilendo che detta solidarietà non opera per i debiti aziendali risultanti dalle scritture contabili se risulta provato che il cessionario era perfettamente a conoscenza dei debiti assunti al momento dell’acquisto dell’azienda (Tribunale Piacenza sez. I, 20/09/2024, n. 680);
da un altro lato, un diverso orientamento per cui, il carattere eccezionale della norma di cui all’art. 2560 c.c., di natura imperativa, fa sì che l’iscrizione dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente, e non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza di tali debiti fosse comunque da quest’ultimo conosciuta (Cass. n. 22831/2010; Cass. n. 21561/2020).
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