La regola generale che pone a carico degli Amministratori ogni responsabilità derivante dalla gestione della società e limita al solo patrimonio di quest’ultima il perimetro di tali responsabilità, incontra un’eccezione nell’art. 2476, comma 8, il quale prevede che “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi”.

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