Appalti e ristrutturazioni: l’impossibilità sopravvenuta della prestazione

di Avv. Gian Patrizio Cremonini

La pandemia ha stravolto il tessuto economico italiano, incidendo pesantemente su chi, in questo periodo, si è trovato a gestire un appalto o la ristrutturazione di un immobile. Infatti, sia le imprese appaltatrici che le parti committenti sono alle prese con l’indisponibilità dei materiali e manufatti indispensabili alla realizzazione delle opere. Vi è dunque il concreto pericolo che l’impresa incorra nel superamento dei tempi di consegna concordati ed il committente non veda la realizzazione dei lavori desiderati, con inevitabile strascico di compromessi, insoddisfazione del risultato, contestazione del costo d’appalto e potenziale conflittualità tra le parti.

Cerchiamo, dunque, di capire quando l’impresa appaltatrice dei lavori può opporre al committente l’effettiva impossibilità di eseguire determinate opere – semmai proponendo l’esecuzione di opere alternative – e quando, invece, non può farlo.

In primo luogo, l’impossibilità di eseguire una determinata opera non può dipendere da una circostanza imputabile all’impresa, vale a dire da un fatto, una negligenza o da una omissione della stessa, bensì deve dipendere da fattori che sfuggano al suo controllo e alla sua possibilità di previsione (Cass. 4 aprile 1987 n. 3267). Per fare un esempio, la realizzazione di una determinata opera non diventa impossibile per la difficoltà nel reperire la necessaria mano d’opera specializzata, poiché tale esigenza era prevedibile. L’impresa, dunque, avrebbe potuto e dovuto assumere le necessarie precauzioni, non potendo ribaltare sulla committente le proprie carenze organizzative.

In secondo luogo, la prestazione non diventa necessariamente impossibile per l’inadempimento dei propri fornitori o subappaltatori. È il caso, per esempio, di chi abbia assunto l’incarico di provvedere al montaggio di determinati infissi, e se ne veda negare la consegna dalla ditta alla quale li ha ordinati. Infatti, chi invoca come causa esonerativa di responsabilità il fatto del terzo deve anche documentare la propria assenza di colpa, ovvero il fatto di essersi attivato con la massima diligenza per rimuovere l’ostacolo, rivolgendosi, ad esempio, ad altri fornitori o subappaltatori ovvero assumendo tutte le iniziative che i contratti di fornitura o subappalto consentono (Cass. 13 luglio 1996 n. 6354).

In terzo luogo, l’ipotetica irreperibilità di determinati materiali o prodotti non rende automaticamente impossibile la prestazione. Bisogna, infatti, distinguere l’ipotesi in cui il capitolato dei lavori preveda la fornitura e montaggio di uno specifico prodotto (per fare un esempio, il parquet di marca X e modello Y), oppure, più in generale, di un manufatto dotato di certe caratteristiche tecniche (ad esempio, un parquet nella tale essenza, caratterizzato da un certo spessore e una determinata finitura). Nel primo caso, l’oggettiva indisponibilità sul mercato di quello specifico prodotto documenta l’impossibilità della prestazione. Nel secondo caso, la prestazione risulterà impossibile solo se sul mercato non sia disponibile alcun prodotto dotato delle caratteristiche prescritte dal capitolato (Cass. 4 luglio 1987 n. 3267).

In ultimo, vale la pena di sottolineare che, in un eventuale contenzioso, la prova dell’impossibilità della prestazione è posta a carico del soggetto che vuole far valere la relativa circostanza (T.A.R. Lazio – Roma, 4 maggio 2021 n. 5201). Va però sottolineato che tale prova (restando in linea con gli esempi fatti sopra) non si sostanzia solo nella dimostrazione che, in quel dato periodo, un certo materiale non era oggettivamente disponibile sul mercato. Bisogna anche offrire la dimostrazione che chi doveva adempiere ha tentato di farlo in tutti i modi pretensibili in base all’ordinaria diligenza (Cass. 30 aprile 2012 n. 6594).

È dunque opportuno che l’impresa appaltatrice che intende far valere l’impossibilità della prestazione tenga traccia documentale di tutti gli sforzi compiuti per adempiere. A sua volta, la parte committente che si vede opporre l’eccezione di impossibilità sopravvenuta della prestazione avrà interesse a esigere la dimostrazione di tali sforzi. In questo modo, entrambe le parti potranno misurare preventivamente la tenuta delle proprie ragioni, evitando di imbarcarsi in contenziosi dall’esito spesso imprevedibile.

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