Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 TUB: ai fini della prova della titolarità del credito è sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

di Avv. Monica Totti

Con la recentissima sentenza n. 321 del 14 marzo 2023 il Tribunale di Cassino, in una causa patrocinata da un legale dello studio CMI & Associati, ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da controparte, sul rilievo che la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale da parte del creditore cessionario costituisce prova documentale sufficiente a dimostrare la titolarità del credito.

Un tema particolarmente dibattuto negli ultimi anni nell’ambito del contenzioso bancario riguarda la cessione in blocco dei crediti disciplinata dall’art. 58 del Testo Unico Bancario e, in particolare, la prova della titolarità del singolo credito azionato dal creditore cessionario e la sua legittimazione ad agire.

La parte che agisce affermandosi titolare di un determinato credito in virtù di un’operazione di cessione ha, infatti, l’onere di dimostrare la legittimazione a pretendere la prestazione nei confronti del debitore ceduto e quindi la titolarità del diritto dedotto in lite.

Sul punto, si sono susseguite pronunce di merito contrastanti, talvolta orientate a oneri probatori particolarmente gravosi, quali ad esempio, la produzione di elenchi con il dettaglio delle posizioni a sofferenza, pertanto con ordinanza del 13 giugno 2019 n. 15884 la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.

Tale assunto è stato richiamato anche nella citata sentenza del Tribunale di Cassino, con la quale è stata rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva avversaria sul presupposto che l’Istituto convenuto, con la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’intervenuta cessione, aveva assolto l’onere probatorio circa la titolarità del diritto azionato.

 

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