Competenza del Tribunale delle imprese per le azioni di responsabilità extracontrattuale promosse da terzi verso gli organi amministrativi

di Avv. Monica Totti
Con ordinanza n. 1534 del 31 maggio 2023, la Corte di cassazione Cass. civ., sez. III, ha affrontato la questione relativa alla competenza del Tribunale Sezione Specializzata in materia di Impresa nel caso di controversie aventi ad oggetto l’azione di responsabilità extracontrattuale promosse da un terzo, ai sensi dell’art. 2395 c.c., contro i componenti degli organi amministrativi di una Società.
La Suprema Corte ha ritenuto che: «la domanda risarcitoria proposta, dal promissario acquirente di un bene immobile di proprietà di una società di capitali, nei confronti dell’amministratore della società promittente venditrice, sul presupposto che quegli, agendo per conto dell’ente, abbia assunto la promessa di vendita immobiliare nella consapevolezza che sarebbe restata inadempiuta ed al solo scopo di incamerare, senza restituirla, la caparra confirmatoria pattuita inter partes, è devoluta, ai sensi dell’art.3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 168 del 2003, alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, dal momento che tra le cause e i procedimenti relativi a “rapporti societari” contemplati da tale disposizione rientrano le controversie risarcitorie introdotte da chiunque (e dunque non solo da parte della società o di singoli soci, ma anche da parte di terzi) nei confronti degli amministratori, sulla base di atti dannosi ad essi imputati, posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria dell’ente, e che trovano fondamento nel rapporto organico”.
Per tale ordine di motivi, la Cassazione ha affermato che la causa tra il promissario acquirente e l’amministratore della società rientra nell’ambito di quelle afferenti alle azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi delle società di capitali comprese nell’ampia nozione di rapporti societari evocata dal D.lgs. 27 giugno 2003, n. 168.

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