Grave inadempimento addebitabile alla sola mandataria: illegittima l’annotazione nel Casellario ANAC a carico della mandante

di Avv. Pasqualina Ianni

Illegittima l’annotazione nel Casellario ANAC dell’intervenuta risoluzione contrattuale a carico di tutte le imprese componenti un’ATI verticale se il grave inadempimento che ha determinato la risoluzione sia addebitabile alla sola mandataria.

Come è noto, ai sensi dell’art. 213, comma 10 del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già AVCP) “gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84”.

Tra le annotazioni da inserire nel Casellario informatico rientrano le ipotesi di risoluzione del contratto di appalto, individuate all’art. 108 del Codice Appalti in quanto tali situazioni sono pacificamente riconducibili alle notizie e informazioni ritenute utili ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale da parte degli operatori economici partecipanti alle procedure di evidenza pubblica.

Con la sentenza il T.A.R. per il Lazio (sez. I quater, 1 marzo 2023, n. 3485) ha annullato, in quanto affetto da un evidente difetto di istruttoria, il provvedimento con cui l’Autorità aveva proceduto all’annotazione nel Casellario dell’intervenuta risoluzione contrattuale a carico di tutte le imprese componenti un’ATI verticale.

La peculiarità della questione rimessa all’esame dei giudici amministrativi risiede nella differenziazione operata da questi ultimi, ai fini della suddetta annotazione, dell’ipotesi di scioglimento del contratto originato esclusivamente da inadempimenti imputabili alla sola impresa mandataria in quanto riguardanti lavorazioni corrispondenti alla sola categoria prevalente di sua esclusiva competenza.   

Nel ragionamento dei giudici amministrativi, il provvedimento impugnato “è affetto dai dedotti vizi di legittimità laddove, considerato che l’annotazione al casellario informatico da parte di ANAC deve avere ad oggetto notizie ritenute “utili”, nonché veritiere e complete, in osservanza ai principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, non è stata in alcun modo considerata l’imputabilità dell’inadempimento che ha cagionato la segnalata risoluzione in capo alla sola mandataria”.

 Il TAR ha dunque affermato il principio secondo cui “Nel procedimento istruttorio l’Anac avrebbe, dunque, dovuto valutare che il soggetto responsabile dell’inadempimento che ha causato la segnalata risoluzione contrattuale, benché avente ad oggetto l’intero accordo quadro, fosse esclusivamente la -OMISSIS-, a carico della quale l’annotazione avrebbe dovuto essere effettuata”.

Alla luce delle considerazioni sopra richiamate e posto che nel caso di specie la risoluzione contrattuale che aveva originato la segnalazione a carico di entrambe le imprese di un’ATI verticale era legata agli inadempimenti registrati nell’esecuzione di lavorazioni di esclusiva pertinenza della mandataria, il T.A.R. per il Lazio ha concluso per l’accoglimento delle censure proposte e per l’annullamento dell’annotazione contestata dalla mandante estranea alle suddette lavorazioni.

Pur nella sinteticità della pronuncia sopra esaminata, quanto affermato dai giudici amministrativi al suo interno assume un certo rilievo alla luce della specificità del diritto degli appalti pubblici e della disciplina contenuta nell’art. 48, comma 5, del Codice Appalti in merito alla suddivisione delle lavorazioni prevalenti e scorporabili tra la mandataria e la mandante.

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