La postergazione del finanziamento socio nelle S.r.l.: aspetti rilevanti

di Avv. Carlo Mìlicia

L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso del finanziamento dei soci a favore della società a responsabilità limitata è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori nei casi in cui siano stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Con tale norma il Legislatore ha inteso porre un argine al fenomeno delle società sottocapitalizzate, che, nei momenti di sofferenza finanziaria, operano con risorse fornite dai soci non già a titolo di capitale di rischio, bensì sotto forma di capitale di prestito, astrattamente soggetto ad una più agevole ripetibilità, a svantaggio dei creditori sociali.

La disciplina in questione traccia quindi una distinzione tra i finanziamenti sostitutivi di capitale sociale in senso proprio, ossia quelli concessi in un momento in cui la situazione finanziaria della società avrebbe reso necessario un conferimento in conto capitale per ripatrimonializzare la società, dai finanziamenti destinati a far fronte a esigenze finanziarie della società, ma non destinati ad aumentare di fatto il capitale sociale, in quanto effettuati al di fuori di condizioni di tensione finanziaria previste dalla norma, finanziamenti questi ultimi che sono liberamente rimborsabili secondo la disciplina pattizia concordata tra la società ed il socio.

Si tratta quindi di una regola imperativa di riqualificazione dei finanziamenti con funzione sostitutiva del capitale in finanziamenti postergati (cfr. Tribunale Verona, 25.5.2011, in Redazione Giuffrè 2011)

La postergazione opera durante tutta la vita della società e non solo nel momento in cui si apre il concorso con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico – finanziaria prevista dalla norma (Trib. Milano 4 dicembre 2014, n. 50325, in Rivista dei Dottori Commercialisti 2015, 1, 120).

 

La società deve quindi respingere la richiesta del socio di rimborso del finanziamento a suo tempo prestato, ove la situazione prevista dall’art. 2467 c.c., fosse esistente sia al momento della concessione del finanziamento che alla richiesta di rimborso.

 

La condizione di inesigibilità del credito ex art. 2467 c.c. può essere eccepita anche nei confronti del socio che in epoca successiva al versamento delle somme oggetto di finanziamento abbia perso la qualità di socio (Trib. Milano ult. Cit.).

 

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