L’ammortamento alla francese al vaglio delle Sezioni Unite

di Avv. Monica Totti
Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 19 luglio 2023, r.g. 9120/2022 ha disposto rinvio pregiudiziale degli atti ex art. 363 -bis alla Corte di Cassazione sottoponendo il seguente quesito: «Dica la Corte di Cassazione se la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. “alla francese” e/o del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi passivi all’interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella vigenza del D.Lgs. n. 385/1993, anche per il caso in cui la modalità di ammortamento c.d. “alla francese” ed il regime di capitalizzazione “composto” siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite (comprese quelle contenute nel piano di ammortamento allegato al contratto), integri oppure no un’ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo bancario ai sensi dell’art. 117, comma 4, del D. Lgs. N. 385/1993, con le conseguenze di cui al comma 7 della succitata disposizione».
Il suddetto Tribunale ha ritenuto opportuno chiarire definitivamente la questione relativa al piano di ammortamento alla francese e ai possibili vizi del finanziamento per indeterminatezza delle condizioni pattuite nel caso di omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice, prescritto dall’art. 821 c.c., o di applicazione al mutuo di un tasso effettivo maggiore rispetto a quello pattuito.
Considerato che la questione «è suscettibile di porsi in numerosi giudizi», con provvedimento del 7 settembre 2023 il Presidente della Corte di Cassazione ha assegnato la questione alle Sezioni Unite civili, per l’enunciazione del principio di diritto.
La necessità di comporre la questione è stata determinata dai diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo.
Secondo un primo orientamento, l’omessa indicazione delle modalità con cui sono costruite le singole rate del prestito in relazione al rapporto tra capitale ed interessi, non ha alcune conseguenze rispetto alla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, né rispetto alla violazione della c.d. trasparenza bancaria, poiché se il piano di ammortamento è allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente, lo stesso è posto concretamente nella possibilità di desumere la modalità di ammortamento e, quindi, la composizione delle singole rate di cui all’obbligazione restitutoria. La mancata indicazione della modalità di ammortamento non risulterebbe, d’altra parte, pregiudizievole per il cliente in termini di “prezzo” e “condizioni” praticati, poiché le condizioni economiche risultano nel corpo del contratto e, dunque, devono ritenersi conosciute e conoscibili ex ante dal cliente.
Un diverso indirizzo giurisprudenziale minoritario evidenzia, invece, che la modalità di ammortamento alla francese con corresponsione di rate costanti in cui la quota parte degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorte capitale crescente, specie in relazione all’applicazione del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, potrebbe determinare un incremento del costo complessivo del prestito, soprattutto nel caso in cui vengano corrisposti prima gli interessi capitalizzati in modo “composto” e poi il capitale. Alla luce di tale circostanza, l’ammortamento alla francese costituirebbe un costo che dovrebbe essere previsto esplicitamente nel mutuo.
La definitiva pronuncia delle Sezioni Uniti consentirà finalmente di dirimere il dibattito giurisprudenziale e anche di consentire agli Istituti di credito di assumere gli opportuni accorgimenti.

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