L’assegnazione della casa di famiglia

di Avv. Gian Patrizio Cremonini

 

Il problema

Quando una coppia si separa, l’assegnazione all’uno o all’altro della casa di famiglia può incidere pesantemente sull’equilibrio anche finanziario dei singoli partner. Se poi la casa è gravata da mutuo, il conseguente esborso mensile potrebbe addirittura impedire di affrontare il costo di un eventuale affitto, ingenerando tensioni che possono aggravare la conflittualità già esistente. Vediamo se e quando uno dei membro delle coppia ha diritto all’assegnazione della casa di famiglia e quando l’altro può chiedere la revoca del relativo provvedimento.

 

Il principio dell’interesse dei figli

L’art. 337 sexies del codice civile prevede che il godimento della casa familiare venga attribuito all’uno o all’altro partner tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.  Di conseguenza, le regole applicabili per l’assegnazione della casa familiare sono diverse a seconda che la coppia abbia figli o meno.

In particolare, nel caso in cui la coppia non abbia figli, non sussiste il diritto dell’uno o dell’altro partner all’assegnazione in godimento della casa familiare.

Il provvedimento di assegnazione della casa, infatti, è finalizzato a tutelare l’interesse della prole a conservare l’habitat naturale e necessario ad una crescita serena, con la conseguenza che in assenza di figli nulla deve disporsi circa l’assegnazione della casa (Trib. Lamezia T. n. 1003/2022). Viceversa, è del tutto privo di rilevanza ai fini dell’assegnazione della casa l’eventuale stato di bisogno di uno dei due partner. L’assegnazione della casa, infatti, non ha uno scopo assistenziale (Trib. Foggia n. 190/2022), il quale viene semmai soddisfatto dall’assegno di mantenimento previsto – sussistendone i presupposti – in favore del coniuge più debole (art. 156 c.c). In mancanza di figli, pertanto, la casa dovrà essere trattata dalla coppia come una qualsiasi altra proprietà e spetterà al proprietario (o ai proprietari, qualora la casa appartenga ad entrambi i partner) decidere se affittarla, metterla in vendita o magari cedere la propria quota all’altro.

Viceversa, nel caso in cui la coppia abbia figli minori o comunque non indipendenti, la casa sarà generalmente individuata (in applicazione del principio sopra esposto), come loro residenza stabile, e sarà assegnata al genitore ritenuto più adatto a vivere stabilmente con loro.

Tale soluzione, tuttavia, non è l’unica possibile, specie quando i genitori sono d’accordo nel proporre una alternativa. Nulla impedisce, ad esempio, che i genitori si accordino per alternarsi nella convivenza con i figli nella casa di famiglia, dividendosi inoltre l’affitto di un appartamentino da abitarsi, alternativamente, nei periodi in cui non convivono con la prole (Trib. Bologna n. 5074/2017). Infatti, l’unico metro di giudizio adottato dal Tribunale per valutare la bontà delle eventuali soluzioni proposte è quello dell’interesse dei figli, da soppesare caso per caso.

 

La revoca del provvedimento di assegnazione

Il provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare può essere revocato nel caso in cui l’assegnatario non abiti più o cessi di abitare stabilmente nella casa, oppure conviva more uxorio o contragga un nuovo matrimonio (art. 337 sexies c.p.c.). A tali ipotesi, prefissate dalla legge, si aggiungono quelle del raggiungimento della maggiore età e dell’indipendenza economica da parte dei figli, come pure della cessata convivenza tra i figli e il genitore assegnatario.

Trattasi di circostanze che debbono essere accertate di volta in volta, esaminando la situazione concreta. La giurisprudenza, ad esempio, ha riconosciuto l’insussistenza al diritto all’assegnazione della casa al genitore che non conviva più con il figlio detenuto in prigione (Cass. n. 17075/2022), o con il figlio studente fuori sede che rientra solo per le Feste (Trib. Bari n. 725/2022) o, infine, con il figlio trasferitosi stabilmente altrove (Cass. n. 40903/2021).

 

Le stesse regole valgono sia per le coppie sposate che per quelle non sposate

E’ importante precisare che le regole in materia di assegnazione della casa di famiglia valgono sia per l’ipotesi di separazione di una coppia sposata, che per quella di separazione di una coppia di fatto. Ciò che rileva, infatti, non è il regime giuridico che regola il legame tra i membri della coppia, quanto la loro qualità di genitori (Cass. n. 6819/2023; art. 337 bis c.c.)

 

In sintesi

La casa di famiglia viene assegnata all’uno o all’altro partner al solo fine di garantire ai figli minorenni o non autosufficienti la conservazione dell’habitat naturale necessario ad una crescita serena. Qualora i figli, per le più varie ragioni, smettano di abitare stabilmente nella casa di famiglia, il provvedimento di assegnazione può essere revocato.

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