Modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato

di Avv. Monica Totti

Saranno operative dal 30 giugno 2023 le novità in materia di mediazione e negoziazione contenute al Capo IV sezione I dello schema di Decreto Legislativo di attuazione del nuovo processo civile, col titolo “modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato”.

Il decreto legislativo attuativo della riforma civile,  estende il novero delle materie nelle quali la mediazione è obbligatoria alle seguenti: associazione in partecipazione; consorzio; Franchising; contratti d’opera, di rete, di somministrazione; società di persone e subfornitura

Il nuovo articolo 5 bis L. n. 28/2010 stabilisce che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione. Alla prima udienza il giudice decide sulla provvisoria esecuzione e fissa udienza successiva entro la quale deve essere stato esperito il tentativo di mediazione. Se all’udienza fissata la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara la domanda improcedibile, revoca il decreto e provvede sulle spese.

Un’ulteriore novità riguarda la legittimazione dell’amministratore del condominio ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, prevista dal nuovo art. 5-ter L. 28/2010 che riconosce Il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore devono essere approvati dall’assemblea con la maggioranza dell’art. 1136 c.c. entro il termine indicato nel verbale o fissato nella proposta. In mancanza di approvazione entro il termine, la conciliazione si intende non conclusa.

La Riforma amplia altresì i poteri del Giudice di favorire la conciliazione della causa, consentendo fino al momento della precisazione delle conclusioni la possibilità di disporre con ordinanza motivata l’esperimento di un tentativo di mediazione.

Anche la mediazione demandata è condizione di procedibilità della domanda e se la mediazione non risulta esperita entro la data dell’udienza fissata dal giudice nell’ordinanza, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda.

L’art. 6 novellato dalla Riforma fissa la durata massima della mediazione in tre mesi, prorogabili di altri tre prima della scadenza e  mediante accordo scritto dalle parti.

Per quel che riguarda il procedimento, il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti.  La comunicazione, inviata dall’organismo di mediazione e contenente la designazione del mediatore e le informazioni relative al primo incontro, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una sola volta.

La partecipazione delle parti alla mediazione è elemento strutturale e necessario al buon funzionamento dello strumento, ma in presenza di giustificati motivi, la riforma consente la possibilità di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri di comporre la controversia.

L’assistenza dell’avvocato è indispensabile quando la mediazione è obbligatoria e quando è demandata dal giudice.

La mediazione può svolgersi con collegamento audiovisivo da remoto, in tal caso ciascun atto del procedimento di mediazione è formato e sottoscritto nel  rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e può essere trasmesso a mezzo pec. Il verbale conclusivo, costituito da un unico documento, nativo digitale, comprensivo del verbale e dell’eventuale accordo, è firmato digitalmente dalle parti, nei casi di mediazione obbligatoria o demandata anche dai loro avvocati e per ultimo dal mediatore.

Nel caso in cui, a conclusione della mediazione non venga raggiunto l’accordo, il nuovo art. 11 consente al mediatore di formulare di propria iniziativa una proposta di conciliazione da allegare al verbale, ferma restando la possibilità per le parti di chiedere concordemente al mediatore, in qualunque momento del procedimento, di formulare una proposta di conciliazione.

L’art. 11 bis ha previsto che “ Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 1.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20

La finalità delle modifiche è quella di circoscrivere la responsabilità erariale dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, che ravvisano la convenienza economica di conciliare durante la mediazione, ai casi di colpa particolarmente grave. L’effetto voluto dal legislatore delegato è quello di sottrarre al giudice contabile la valutazione delle scelte discrezionali del funzionario pubblico,  purché non irragionevoli ed irrazionali, che lo abbiano indotto a conciliare la controversia con una transazione palesemente vantaggiosa.

La novella normativa sarà operativa dal 30 giugno 2023, ma per i fatti commessi fino al 30 giugno 2023, resta operativa la limitazione della responsabilità erariale introdotta nell’ambito della disciplina legata all’emergenza pandemica di cui al D.L. 77/2021 (convertita in L. 2018/2021), in base alla quale il funzionario risponde solo dei danni conseguenti ad  una condotta dolosamente posta in essere, ferma la responsabilità per i fatti causati da omissione o inerzia.

Con l’inserimento dell’art. 12 bis, è stabilito che il giudice possa desumere argomenti di prova in giudizio, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione, quando la mediazione è condizione di procedibilità, e possa condannare la parte che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento del doppio del contributo unificato, è altresì previsto che all’esito del giudizio, sempre nei casi di mediazione obbligatoria o demandata, il giudice possa condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione e, infine, nel caso poi in cui il soggetto assente in mediazione senza giustificato motivo sia una pubblica amministrazione, la novella prevede che il Giudice trasmetta al Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti la copia del provvedimento di condanna al doppio del contributo unificato.

La riforma rivede pertanto anche le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, restano tuttavia analoghe le conseguenze (art. 13) in ordine alla condanna alle spese per la parte anche vittoriosa nel giudizio che abbia rifiutato la proposta del mediatore.

La riforma prevede poi un  nuovo capo II bis al D.gls 28/2010 relativo al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria, consentendo il gratuito patrocinio, quando è raggiunto l’accordo,  per la parte non abbiente che necessiti dell’assistenza dell’avvocato.

Nessuna indennità è dovuta all’organismo dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 17 co.6).

Infine, allo scopo di favorire il ricorso alla mediazione sono previste anche agevolazioni fiscali: -esenzione dall’imposta di bollo, e da ogni spesa, tassa o diritto di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione; – esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100 mila Euro per il verbale contenente l’accordo di conciliazione.

L’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010 regola il credito d’imposta e riconosce

  • un credito di imposta pari all’indennità corrisposta e fino a concorrenza di Euro 600, in caso di accordo di conciliazione;
  • in caso di mediazione obbligatoria o demandata, un credito di imposta del compenso del proprio avvocato, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di Euro 600;
  • in caso di conclusione di un accordo di conciliazione a causa introdotta, è riconosciuto un credito di imposta per il contributo unificato versato per il giudizio estinto, nel limite di quanto versato e fino ad un importo massimo di 518 Euro.

La norma fissa anche un limite complessivo del credito per procedura pari ad euro 600 ed un importo massimo annuale in caso di pluralità di procedure pari a :

  • Euro 2400 per le persone fisiche,
  • Euro 24 mila per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso della procedura, i crediti di imposta sono ridotti alla metà.

 

 

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