Perdita della qualità di socio nella s.r.l. per mancata sottoscrizione della quota di ricostituzione del capitale sociale

di Avv. Carlo Mìlicia
L’art. 2482quater c.c. stabilisce che “in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci”.
Nondimeno, nel caso in cui i soci di una s.r.l. decidano di ripianare le perdite di esercizio deliberando l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione mediante aumento di capitale ex art. 2482ter c.c., la mancata sottoscrizione del predetto aumento di capitale nei termini di cui all’art. 2481bis c.c. comporta, quale corollario, la perdita della qualità di socio.
Diversamente da quanto affermato in alcune pronunce di merito (cfr. Tribunale Roma , Sez. spec. Impresa, 10/07/2015), la giurisprudenza di legittimità afferma che la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non fa tuttavia venire meno talune situazioni giuridiche soggettive dell’ex-azionista, quali la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ai sensi dell’art. 2482 c.c., ovvero di agire a titolo risarcitorio nei confronti della società per conseguire il ristoro del danno patito a causa dell’illegittima deliberazione, “in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’istante assume essere “contra legem” e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti” (Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n. 26773; cfr. anche Cassazione civile sez. I, 14/02/2018, n. 3656).

BOLOGNA
Galleria GUGLIELMO Marconi n. 2 - 40122 Bologna
Tel. +39 051 273745
amministrazione@cmistudiolegale.it
dalle 09:00 alle 13:00 e
dalle 15:00 alle 19:00
C.F. e P.IVA 01962671200