Quando sorge il diritto alla provvigione da parte del mediatore immobiliare

di Avv. Pasqualina Ianni

La Corte di Cassazione ha ribadito nella sentenza n. 7628 del 16 marzo 2023 che, al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dallo stesso mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l’esecuzione specifica del negozio, ai sensi dell’art. 2932 del codice civile, ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.

La Suprema Corte, superata la precedente opinione che collegava alla conclusione di un contratto preliminare l’insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione – ha escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un affare in senso economico-giuridico, ma si sia solo costituito un vincolo idoneo a regolare le successive fasi del procedimento formativo dello stesso (come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. preliminare di preliminare, costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. in caso di inadempimento).

In questi ultimi casi vi è quindi un accordo costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall’esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 del codice civile, ma idoneo soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento del danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione contenuta nel medesimo accordo.

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